LEGGE 130 marzo 30, n. 2001 – Disposizioni relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri.
La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione e, secondo la volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, solo nelle aree appositamente destinate a tale scopo all'interno dei cimiteri o in spazi naturali o privati; la dispersione negli spazi privati deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può in nessun caso dar luogo ad attività lucrative; è comunque vietata la dispersione delle ceneri nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); è consentita la dispersione in mare, laghi e fiumi in aree libere da navi e oggetti;
FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CREMAZIONE

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